CODICE DISCIPLINARE

CODICE DISCIPLINARE

Il comportamento dei dipendenti della scuola è regolato da una serie di norme, che stabiliscono il quadro complessivo degli obblighi del personale, gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni e le procedure di irrogazione.

Si pubblicano in quest’area del sito web di istituto il codice di comportamento e il codice disciplinare, costituiti dai seguenti documenti normativi di riferimento:

D.P.R.-16.04.2013-n.-62   CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI   (Stabilisce i comportamenti ai quali tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche il personale scolastico, devono uniformarsi)

Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR  (Stabilisce i comportamenti ai quali tutti i dipendenti del MIUR devono uniformarsi)

ART. 10-13 DEL CCNL TRIENNIO 2016/18 (Costituiscono il codice disciplinare per il personale A.T.A.- obblighi, sanzioni e procedure disciplinari, codice disciplinare)

ART. 29 DEL CCNL TRIENNIO 2016/18  (Responsabilità disciplinare personale docente ed educativo)

Da art. 492 a art. 501-Dlgs. 297 del 16.4.1994 (Costituiscono il codice disciplinare per il personale docente)

Da art. 67 a art. 73-D.Lgs.150 del 27.10.2009 (Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. Modifica le procedure di irrogazione delle sanzioni ed introduce nuove tipologie di illeciti e di sanzioni)

C.M. n. 88 dell’8.11.2010   (Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150)

Allegato 1 -C.M. 88(Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009)

Allegato 2 – C.M. 88(Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare)

Allegato 3- C.M. 88 (Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare)

Allegato 4-C.M. 88  (Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare)

D. M. n.525 del 30.06.2014  (Codice di comportamento del MIUR DM 30.06.2014 n. 525)

Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale dei predetti documenti equivale, a tutti gli effetti, alla loro affissione all’ingresso della sede di lavoro.